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Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 25/05/2005 (Rv. 581531 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI | Azione di responsabilità ex art. 146 legge fall. - Cumulo dell'azione sociale e dell'azione spettante ai creditori sociali - Responsabilità degli amministratori - Solidarietà - Sussistenza - Natura, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione di responsabilità nei confronti dei creditori sociali - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581531-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI

Il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., benchè sia stabilito espressamente in materia di responsabilità extracontrattuale, è applicabile anche in tema di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, nel caso di azione di responsabilità proposta dal curatore del fallimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali ex art. 146, legge fall., che cumula l'azione sociale (art. 2393, cod. civ.) e l'azione spettante ai creditori della società (art. 2394 cod. civ.), sussiste nei rapporti esterni la responsabilità solidale degli amministratori, indipendentemente dalla natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) nei confronti dei creditori sociali (fattispecie nella quale, 'ratione temporis', sono stati applicati gli artt. 2393 e 2394 cod. civ. nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 6 del 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)