Sez. 1, Sentenza n. 5325 del 12/10/1979 (Rv. 401917 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO E VENDITA DEGLI APPARTAMENTI REALIZZATI - REDDITO NETTO CONSEGUITO CON TALE VENDITA - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - MOMENTO DETERMINANTE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO E VENDITA DEGLI APPARTAMENTI REALIZZATI - REDDITO NETTO CONSEGUITO CON TALE VENDITA - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - MOMENTO DETERMINANTE.*
La costruzione di un fabbricato, ancorche da parte di soggetto non titolare d'impresa che abbia affidato in appalto l'esecuzione delle relative opere, e la successiva vendita da parte del soggetto medesimo delle unita immobiliari realizzate, implicano, se qualificabili come operazioni speculative, l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile del reddito netto conseguito con la vendita stessa, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt 81 ed 85 del DPR 29 gennaio 1958 n 645. Il presupposto di tale tassazione si verifica al momento del trasferimento degli immobili, cioe della effettiva percezione del reddito, non al momento dell'ultimazione del fabbricato, che costituisce mero fatto iniziale del procedimento causativo del reddito stesso, con la conseguenza che solo da detto trasferimento decorre il termine quinquennale entro il quale l'amministrazione deve provvedere all'accertamento dell'imponibile.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 32, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)