Sez. 1, Sentenza n. 17200 del 11/07/2013 (Rv. 627224 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Patto parasociale avente ad oggetto l'impegno ad eseguire prestazioni in favore della società - Natura - Contratto a favore di terzo - Adempimento - Pretesa - Soggetti legittimati.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE
Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 cod. civ., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria - che con l'eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto -, sia dai soci stipulanti, pur nell'ipotesi in cui abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2341 bis, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)