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Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 05/02/1987 (Rv. 450674 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - SOPRATTASSA - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE SOPRATTASSE EX ARTT. 9 LEGGE N. 882 DEL 1980 E 23 D.L. N. 429 DEL 1982 - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450674-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - SOPRATTASSA - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE SOPRATTASSE EX ARTT. 9 LEGGE N. 882 DEL 1980 E 23 D.L. N. 429 DEL 1982 - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI.*

Le cause di Estinzione delle soprattasse, previste dagli artt. 9 della legge 22 dicembre 1980 n. 882 e 23 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, per essere operanti richiedono l'avvenuto pagamento del tributo (o delle rate scadute dello stesso, sempre che alla rispettiva scadenza le rate successive vengano pagate), entro la data indicata dagli articoli medesimi ed il mancato pagamento della sanzione comminata per la violazione, alla data di entrata in vigore rispettivamente della legge e del decreto legge, essendo previsto il diritto al rimborso della soprattassa pagata solo se il pagamento di essa è avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge. (V 4370/76, mass n 383076; (V 834/72, mass n 357017).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1980 num. 882 art. 9, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)