Sez. 1, Sentenza n. 834 del 20/03/1972 (Rv. 357017 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - SANZIONI (NON PENALI) PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE - CONDOMINIO PREVISTO DALLA LEGGE N 1458 DEL 1963 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ESTINZIONE AD ORIGINE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - RIPETIBILITA DELL'IMPOSTA GIA VERSATA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - SANZIONI (NON PENALI) PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE - CONDOMINIO PREVISTO DALLA LEGGE N 1458 DEL 1963 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ESTINZIONE AD ORIGINE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - RIPETIBILITA DELL'IMPOSTA GIA VERSATA - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art 3 della legge 31 ottobre 1963, n 1458, secondo cui, per le violazioni delle norme contenute nell'art 13 della legge sull'IGE, il condono, previsto dalla predetta legge del 1963, si applica senza ripetizione d'imposta, purche i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, non e intesa ad estinguere ab origine l'obbligazione tributaria rendendo ripetibile l'imposta eventualmente gia versata, ma si limita a non pretenderne il versamento quale condizione per l'obbligazione del condono il quale -come si desume dall'art 1 della legge- riguarda non l'imposta, ma le soprattasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali.*
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 13, Legge 31/10/1963 num. 1458 art. 1, Legge 31/10/1963 num. 1458 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)