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Sez. L - , Ordinanza n. 75 del 07/01/2021 (Rv. 660136 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricorso avverso decreto di espulsione dello straniero - Procura al difensore - Assenza - Conseguenze - Norme applicabili - Nullità assoluta - Esclusione - Sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2021-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660136-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel caso di ricorso avverso il decreto di espulsione dello straniero, la mancanza della procura alle liti dà luogo non già a una nullità assoluta, ma, sulla falsariga delle norme sull'assistenza e la rappresentanza dell'imputato nel processo penale (cui può farsi riferimento in virtù del richiamo contenuto nell'art. 18, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2011), a un vizio del quale il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)