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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018 (Rv. 650812 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Ricorso in appello avverso ordinanza ingiunzione proposto dalla parte personalmente - Sanatoria del difetto di rappresentanza mediante successivo rilascio al difensore di procura alle liti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650812-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore, poiché la sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009), presupponendo che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)