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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14069 del 01/06/2018 (Rv. 649143 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - SOCIETÀ DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI | Socio illimitatamente responsabile – Recesso – Domanda della società di ammissione al concordato preventivo entro l'anno dal recesso – Rigetto dell’omologazione – Dichiarazione di fallimento – Estensibilità ai soci receduti - Termine annuale – Decorrenza – Dichiarazione di fallimento – Principio di consecuzione – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649143-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - SOCIETÀ DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI

Il termine annuale entro cui il fallimento può essere esteso al socio illimitatamente responsabile, che sia receduto dalla società dopo la presentazione della proposta di concordato preventivo, dichiarata inammissibile, e prima della conseguente dichiarazione di fallimento, inizia a decorrere dalla data di scioglimento del rapporto sociale, e trova il suo limite finale nella data di estensione della dichiarazione del fallimento nei confronti del socio. L'estensione ai soci del fallimento della società, infatti, è istituto eccezionale, sicché non può operare il cd. principio di consecuzione tra le procedure concorsuali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)