Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24199 del 25/10/2013 (Rv. 628311 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Termine annuale - Natura di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Presentazione dell'istanza entro l'anno - Insufficienza - Dichiarazione di fallimento - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO
Il termine annuale, entro cui deve essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore ritirato o del socio illimitatamente responsabile cessato, ai sensi degli art. 10 e 147, secondo comma, l.fall., non è assimilabile alla prescrizione, in quanto trova giustificazione nell'interesse alla certezza delle situazioni giuridiche, che verrebbe frustrato ove fosse sufficiente, entro l'anno, la mera presentazione dell'istanza: pertanto, il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento e la pendenza del relativo procedimento non ne interrompono il decorso, risultando inapplicabili gli artt. 2943 e 2945 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)