Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 08/06/1976 (Rv. 380912 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA - CONDIZIONI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA ALL'AVALLANTE DI UNA CAMBIALE - ESCLUSIONE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA - CONDIZIONI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA ALL'AVALLANTE DI UNA CAMBIALE - ESCLUSIONE.*
La liberazione del fideiussore di un'obbligazione futura - che, a norma dell'art 1956 cod civ, avviene qualora il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore stesso, faccia credito al terzo, pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu difficile il soddisfacimento del credito - non si verifica per l'avallante di una cambiale, sia per il carattere peculiare dell'avallo, che e quello di costituire, a differenza della fideiussione, un vincolo esente da ogni nesso con quello assunto dall'avallato, sia perche l'obbligazione cambiaria non puo mai considerarsi come futura. (V 2527/73, mass n 365975; (V 1599/66, mass n 323181; (V 748/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)