Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 08/10/1973 (Rv. 365975 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - IN GENERE - EMISSIONE DI CAMBIALE IN GARANZIA - CONFIGURABILITA DELL'ISTITUTO NELLA LEGGE CAMBIARIA - ESCLUSIONE - ANNOTAZIONE IN GARANZIA - PORTATA - EFFICACIA ESECUTIVA - PERSISTENZA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - IN GENERE - EMISSIONE DI CAMBIALE IN GARANZIA - CONFIGURABILITA DELL'ISTITUTO NELLA LEGGE CAMBIARIA - ESCLUSIONE - ANNOTAZIONE IN GARANZIA - PORTATA - EFFICACIA ESECUTIVA - PERSISTENZA.*
L'istituto della emissione di cambiale in garanzia e ignoto alla legge cambiaria e non e neppure concepibile nel senso proprio della girata in garanzia, la cui tipica funzione e quella di costituire in pegno un credito cambiario. L'annotazione in garanzia apposta al momento della formazione del titolo non puo avere altro significato che quello di un generico richiamo al sottostante rapporto causale e come tale interessante unicamente i soggetti di tale rapporto. In tal senso intesa, siffatta annotazione, mentre da un canto puo considerarsi superflua - ai fini dell'opponibilita delle eccezioni personali da parte dell'emittente debitore al prenditore del titolo, gia prevista dall'art 65, primo comma, della legge cambiaria e dall'art 1993 cod civ in Sede di disciplina generale dei titoli di credito - d'altro canto non puo certamente privare della sua efficacia esecutiva una cambiale perfetta in tutti i suoi elementi essenziali previsti dagli artt 1 e 100 della citata legge, per degradarla a semplice chirografo ricognitivo di debito.*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)