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Sez. 5, Sentenza n. 12528 del 14/01/2016 Ud. (dep. 24/03/2016) Rv. 266875 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Atti persecutori - Elementi costitutivi - Condotta - Molestie con le modalità di cui all'art. 660 cod. pen. - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266875-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, le reiterate molestie non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come invece previsto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., per avere molestato la moglie con condotte commesse in luoghi e con modalità diverse da quelle previste dal citato art. 660).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)