Sez. L, Sentenza n. 4854 del 25/10/1978 (Rv. 394550 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - LEGALIZZAZIONE - MANCATA CERTIFICAZIONE DELL'AUTOGRAFIA DELLA FIRMA DEL CLIENTE - NULLITA DEL MANDATO - ESCLUSIONE - CERTIFICAZIONE DELLA AUTOGRAFIA NELL'ORIGINALE MA NON NELLA COPIA NOTIFICATA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - LEGALIZZAZIONE - MANCATA CERTIFICAZIONE DELL'AUTOGRAFIA DELLA FIRMA DEL CLIENTE - NULLITA DEL MANDATO - ESCLUSIONE - CERTIFICAZIONE DELLA AUTOGRAFIA NELL'ORIGINALE MA NON NELLA COPIA NOTIFICATA - SUFFICIENZA.*
La mancata certificazione da parte del difensore, procuratore alle liti, dell'autografia della firma del cliente nella procura speciale, apposta in calce al ricorso per Cassazione, non produce la nullita del mandato sia perche tale nullita non e comminata dalla legge sia perche la mancata certificazione non incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (formazione del rapporto processuale attraverso la Costituzione in giudizio del procuratore nominato). A maggior ragione tale nullita non sussiste quando la certificazione dell'autografia della firma del mandante sussista nell'originale, ma non sia riprodotta nella copia notificata del ricorso, essendo in questa sufficiente la trascrizione del mandato. (Conf 2728/67, mass n 330224).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)