Sez. 2, Sentenza n. 2728 del 13/11/1967 (Rv. 330224 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - OMESSA RIPRODUZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - OMESSA RIPRODUZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - IRRILEVANZA.*
In virtu dell'art. 156, primo e secondo comma, cod.proc.civ., la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del mandante, nella procura apposta in uno degli Atti previsti dall'art.83, terzo comma, dello stesso codice, non puo ritenersi produttiva della nullita del mandato ad litem, sia perche la nullita non e comminata dalla legge, sia perche la mancata certificazione non incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (formazione del rapporto processuale attraverso la Costituzione in giudizio del difensore nominato). A fortiori va ritenuto che detta nullita non ricorra nel caso in cui la certificazione non e riprodotta nella copia notificata, nella quale e sufficiente la trascrizione del mandato.(fattispecie in tema di ricorso per Cassazione). (sulla prima parte, Conf. 1282-65, 1535-63, sulla seconda parte, Cfr. 1845-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)