Sez. U, Sentenza n. 23894 del 24/11/2015 (Rv. 637601 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Amministrazione straordinaria - Ricorso per atti e provvedimenti lesivi di diritti soggettivi - Condizioni - Norme procedurali in tema di liquidazione - Natura e valenza - Non assimilabilità ai contratti di evidenza pubblica - Ragioni - Giurisdizione - Del giudice ordinario.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, le norme procedimentali che disciplinano la liquidazione dei beni tutelano i diritti soggettivi dei creditori accertati in sede di verifica dello stato passivo ove successivamente non degradati ad interessi legittimi a fronte di valutazioni discrezionali delle autorità competenti circa la decisione di vendere i cespiti e la scelta degli acquirenti. Ne consegue che spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'asserita violazione di quelle norme, giusta l'art. 65 del d.lgs. n. 270 del 1999, attesa anche l'appartenenza ad imprese private dei beni da liquidarsi, sicchè i contratti con cui se ne dispone, stipulati dai commissari per conto dell'impresa, sono regolati, a tutti gli effetti, dalla disciplina civilistica, non essendo equiparabili, né assimilabili, a quelli ad evidenza pubblica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 62, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 63, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)