Sez. U - , Ordinanza n. 13451 del 29/05/2017 (Rv. 644365 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Provvedimento del Ministero dello sviluppo economico autorizzativo della sospensione della cessione di ramo d’azienda - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i contratti che conducono alla liquidazione dei beni che appartengono all’impresa privata sono, a tutti gli effetti, negozi di diritto privato stipulati dai commissari per conto dell’impresa, ancorché a seguito di una fase procedimentalizzata in cui la P.A. interviene a dare il suo consenso all’atto liquidatorio, sicchè non sono assimilabili ai contratti ad evidenza pubblica, ma sono assoggettati alla disciplina privatistica. Pertanto, poiché dall’attività di natura contrattuale posta in essere dal commissario derivano unicamente pretese fondate su diritti soggettivi, la controversia conseguente all’impugnazione, da parte del privato, del provvedimento con il quale Ministero dello sviluppo economico autorizza l’organo della procedura a sospendere il procedimento di liquidazione di un ramo di azienda al fine di sollecitare offerte migliorative appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 62, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 63, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)