Sez. 2, Sentenza n. 12527 del 08/06/2011 (Rv. 618371 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Vendita di opera d'arte autentica ma rimaneggiata - Vendita di "aliud pro alio" - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Risolubilità del contratto per inadempimento del venditore - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO
La cessione di un'opera d'arte pur autentica, ma modificata e rimaneggiata in modo tale da non essere più corrispondente all'originale concepito dall'artista, costituisce una ipotesi di vendita di "aliud pro alio", giacché soltanto nell'integrale consistenza in cui è stata creata dall'autore l'opera d'arte può reputarsi genuina, posto che l'essenziale sua unitarietà fa rifluire sul tutto la non autenticità anche solo di una parte. Ne consegue che l'acquirente è legittimato a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ex art. 1453 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)