Sez. 3, Sentenza n. 577 del 29/01/1982 (Rv. 418318 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ACCORDO TRA VICINI IMPLICANTE LA DEROGA, A FAVORE DI UNO DI ESSI, DELLE DISTANZE LEGALI - COSTITUZIONE DI SERVITÙ - CONFIGURABILITÀ.*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ACCORDO TRA VICINI IMPLICANTE LA DEROGA, A FAVORE DI UNO DI ESSI, DELLE DISTANZE LEGALI - COSTITUZIONE DI SERVITÙ - CONFIGURABILITÀ.*
Per l'esistenza di una valida volontà costitutiva di servitù non è necessaria alcuna formula sacramentale, essendo sufficiente che detta volontà sia deducibile da una dichiarazione scritta da cui risultino, anche implicitamente, i termini precisi del rapporto reale tra vicini. Pertanto, l'accordo fra questi ultimi che deroghi, in favore di uno di essi, alle distanze legali delle costruzioni non può essere che un contratto costitutivo di servitù, dato che in tal caso, col venir meno del limite legale, si acquista, come diritto reale, la facoltà di invadere la sfera esclusiva di un fondo, per l'utilizzazione di un altro fondo. (V 5240/79, mass n 401838, sulla seconda parte; (V 5894/78, mass n 395718; (Conf 2207/76, mass n 381004, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)