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Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 05/10/1982 (Rv. 422992 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 873 COD. CIV. - DEROGABILITÀ PER CONVENZIONE TRA I PROPRIETARI DI FONDI FINITIMI - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422992-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 873 COD. CIV. - DEROGABILITÀ PER CONVENZIONE TRA I PROPRIETARI DI FONDI FINITIMI - CONSEGUENZA.*

L'art. 873 cod. civ., la cui ratio consiste nell'esigenza di evitare la formazione di intercapedini anguste ed insalubri fra edifici che si fronteggiano, non impone puramente e semplicemente una distanza minima di tre metri, ma la prevede come alternativa alla possibilità che le costruzioni sui fondi finitimi "siano Unite o aderenti"; detta norma, posta a tutela della salubrità e non già della sicurezza e stabilità degli edifici è suscettibile di deroga in virtù di accordi negoziali tra i proprietari di fondi finitimi, con la conseguente possibilità di Costituzione, anche per intervenuta usucapione, di una servitù avente come contenuto il diritto di tenere l'edificio a distanza minore di quella legale. (V 577/82, mass n 418318; (V 60/80, mass n 403434; (V 634/72, mass n 356690; (V 2636/70, mass n 349045; (V 1767/66, mass n 323443).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1061

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)