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Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 27/10/1995 (Rv. 494432 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Coltivatore diretto - Dichiarazione dei redditi comprensiva soltanto del reddito agrario o dominicale del fondo da lui coltivato - Rettifica della dichiarazione ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494432-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e del D.M. 21 luglio 1983 l'amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (disponibilità di autoveicoli non inerenti all'attività agricola, tenore di vita, ecc.) si può fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM Finanze 21/07/1983

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)