Sez. 1, Sentenza n. 12528 del 12/11/1999 (Rv. 531042 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Società in nome collettivo o in accomandita semplice - Esercizio di attività agricole entro i limiti ex art. 29 del d.P.R. 917/86 - Redditi anteriori al primo gennaio 1997 - Accertamento con metodo sintetico - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Con riferimento ai periodi d'imposta anteriori al primo gennaio 1997 l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento sintetico dei redditi delle società in nome collettivo o in accomandita semplice che esercitino attività agricole entro i limiti fissati dall'art. 29 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo nella ipotesi in cui possa fondatamente presumersi che ulteriori (e diverse) fonti di reddito concorrano a formare il reddito complessivo della società.
Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 29, Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 25, Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 31, Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)