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Sez. 3, Sentenza n. 8966 del 10/09/1998 (Rv. 518758 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE | Contributi erogati ai sensi della legge n. 219 del 1981 per la ricostruzione delle zone terremotate - Impignorabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518758-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE

Le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni o fissano vincoli di destinazione alle somme erogate dalle organizzazioni pubbliche, in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 cod. civ., sono di stretta interpretazione e sono soltanto quelle indicate dalla legge. Ne consegue che, nell'assenza di qualsivoglia disposizione in merito, non possono ritenersi impignorabili le somme erogate, a titolo di contributi per la ricostruzione delle zone terremotate del 1980, ai sensi della legge n. 291 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 516, Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)