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Sez. L, Sentenza n. 10257 del 26/07/2001 (Rv. 548533 - 01)

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE | Regione Sicilia - Sovvenzioni in favore di enti di formazione - Accredito bancario - Credito da risarcimento del danno per licenziamento illegittimo - Pignoramento - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548533-01

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE

Poiché il risarcimento del danno da licenziamento annullato ha natura retributiva, sono pignorabili per la soddisfazione del relativo credito le somme accreditate in favore del datore di lavoro - ente svolgente attività di formazione professionale - presso un istituto di credito a seguito dell'erogazione di sovvenzioni della Regione Sicilia con vincolo di destinazione per "le competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 21/09/1990 num. 36 art. 23, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 25 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)