Sez. L, Sentenza n. 10257 del 26/07/2001 (Rv. 548533 - 01)
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE | Regione Sicilia - Sovvenzioni in favore di enti di formazione - Accredito bancario - Credito da risarcimento del danno per licenziamento illegittimo - Pignoramento - Ammissibilità - Fondamento.
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE
Poiché il risarcimento del danno da licenziamento annullato ha natura retributiva, sono pignorabili per la soddisfazione del relativo credito le somme accreditate in favore del datore di lavoro - ente svolgente attività di formazione professionale - presso un istituto di credito a seguito dell'erogazione di sovvenzioni della Regione Sicilia con vincolo di destinazione per "le competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 21/09/1990 num. 36 art. 23, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 25 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)