Sez. 1, Sentenza n. 3504 del 25/10/1969 (Rv. 343654 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - FASE SUCCESSIVA - EFFETTI - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RIACQUISTO DA PARTE DEL FALLITO DELLA CAPACITA DEL FALLITO - FUNZIONE DEGLI ORGANI FALLIMENTARI.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - FASE SUCCESSIVA - EFFETTI - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RIACQUISTO DA PARTE DEL FALLITO DELLA CAPACITA DEL FALLITO - FUNZIONE DEGLI ORGANI FALLIMENTARI.*
Una volta omologato il concordato e non piu soggetta a gravame la relativa sentenza, il fallimento si chiude come procedura e si apre una nuova fase, caratterizzata dalla esigenza di adempiere gli obblighi assunti col concordato ed avente una fisionomia diversa da quella tipica del fallimento, anche se a questa funzionalmente collegata. Durante questa fase l'ex fallito riacquista la sua piena capacita giuridica e, se anche restano ancora in carica gli organi fallimentari, le loro funzioni sono limitate alla vigilanza ed alla esecuzione del concordato.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)