diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 08/06/1983 (Rv. 428861 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428861-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - EFFETTI.*

Una volta omologato il concordato e non più soggetta a gravame la relativa sentenza, il fallimento si chiude come procedura e si apre una nuova fase caratterizzata dall'esigenza di adempiere gli obblighi assunti con il concordato medesimo, ed avente una fisionomia diversa da quella tipica del concorso. Durante questa fase cessa lo stato fallimentare propriamente detto, salvo i casi di annullamento o di risoluzione del concordato, e l'ex fallito riacquista la sua piena capacità giuridica, mentre, se anche restano in carica gli organi fallimentari, le loro funzioni sono limitate alla vigilanza ed all'esecuzione del concordato. (V 2159/80, mass n 405815; (Conf 125/71, mass n 349579; (Conf 3504/69, mass n 343654).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)