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Sez. L, Sentenza n. 2556 del 17/03/1994 (Rv. 485768 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche | Presso la sede legale antecedente al trasferimento della sede medesima - Nullità e non inesistenza - Condizioni - Sanatoria - Mezzi.
Stato
decisa il 1994-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485768-01

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche

Nell'ipotesi di trasferimento della sede legale di una società per azioni (anche se reso opponibile ai terzi) la notificazione dell'atto effettuata presso la sede legale antecedente, ove persista una sede secondaria, o presso altro luogo o stabilimento della società, non è giuridicamente inesistente, ma semplicemente nulla. Tale nullità è sanata dalla costituzione dell'intimato, anche se compiuta all'unico fine di far valere la nullità, o dalla rinnovazione della notificazione nel termine assegnato dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)