Sez. 3, Sentenza n. 6344 del 06/12/1979 (Rv. 403075 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - IN GENERE - INESISTENZA DELL'ATTO PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE - INESISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DI ATTO DI PIGNORAMENTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - IN GENERE - INESISTENZA DELL'ATTO PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE - INESISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DI ATTO DI PIGNORAMENTO.*
L'atto processuale puo dirsi inesistente soltanto se manchi totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo o della figura giuridica considerati, ovvero se sia inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali propri degli Atti riconducibili a detto tipo o figura, ma persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico. In particolare, ricorre l'inesistenza giuridica della notificazione quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, sia tale cioe da non consentirne la sussunzione nel tipico atto di notificazione considerato dalla legge. (nella specie, e stato escluso che potessero considerarsi inesistenti due notifiche di pignoramenti immobiliari eseguite ai sensi dello art 143 cod proc civ nei confronti di persona di cui invece sarebbe stata nota la residenza e l'altra a mani di persona qualificatasi come domiciliatario del notificando in Mancanza della corrispondente elezione di domicilio). (V 1670/77, mass n 385381; (V 616/76, mass n 379261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)