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Sez. L, Sentenza n. 12027 del 08/08/2003 (Rv. 565852 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - IN GENERE | Nuovo codice di procedura penale - Cessazione della pregiudiziale penale generale - Limiti - Efficacia di giudicato ex art. 653 cod. proc. pen. (nel testo prima della modifica operata dall'art. 1, legge n. 97 del 2001) - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565852-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - IN GENERE

La mancata riproduzione, in seno al nuovo codice di procedura penale, della disposizione di cui all'art. 3, dell'abrogato cod. proc. pen., comporta il venir meno del principio della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguenza che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (e non anche quella di condanna), pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 653 cod. proc. pen., nel procedimento per responsabilità disciplinare. (Nella fattispecie, alla quale non è stato applicato il testo dell'art. 653 cit., come modificato dalla legge n. 97 del 2001, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per aver il lavoratore commesso fatti costituenti reato, senza attendere la sentenza definitiva di condanna, ma traendo il proprio convincimento dalla istruttoria espletata dinanzi al giudice di primo grado e prendendo in considerazione l'avvenuto rinvio a giudizio solo per valutare la complessa vicenda emersa nella stessa istruttoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 653, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)