Sez. U, Sentenza n. 444 del 16/06/2000 (Rv. 537645 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - IN GENERE | Nuovo codice di procedura penale - Pregiudiziale penale - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Giudizio per responsabilità disciplinare - Sentenza penale irrevocabile di condanna - Efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare - Esclusione - Declaratoria di falsità di un atto resa in seno al procedimento penale - Rilevanza necessaria ai fini della decisione disciplinare - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - IN GENERE
La mancata riproduzione, in seno al nuovo codice di procedura penale, della disposizione di cui all'art. 3 di cui all'abrogato cod. proc. pen. comporta il venir meno del principio della cd. pregiudiziale penale, con la conseguenza che, in tema di giudizi disciplinari (nella specie, nei confronti di avvocato) l'efficacia del giudicato penale è regolata, in via esclusiva, dall'art. 653 cod. proc. pen., che attribuisce alla sola sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento (e non anche a quella di condanna) efficacia di giudicato nel procedimento per responsabilità disciplinare. Nè osta, alla legittimità dell'eventuale decisione dell'organo disciplinare contrastante con l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'incolpato in ordine ai fatti addebitatigli, la declaratoria di falsità di un atto pronunciata in sede di giudizio penale ex art. 537 cod. proc. pen., atteso che tale declaratoria è prevista (art. 537, quarto comma cod. proc. civ.) anche per l'ipotesi che il procedimento penale si sia concluso con sentenza di proscioglimento dell'imputato per amnistia o per estinzione del reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)