Sez. 2, Sentenza n. 3445 del 12/04/1996 (Rv. 496964 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Consegna dell'atto a mani di un familiare - Presso la casa di abitazione o presso il domicilio del notificando - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Se la notificazione non avviene in mani proprie, ex art. 138 cod. proc. civ., il destinatario, giusta il disposto dei commi primo e secondo dell'art. 139 cod. proc. civ., va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, è tenuto a consegnare ivi l'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Ne consegue che il presupposto per l'esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)