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Sez. 3, Sentenza n. 88 del 15/01/1965 (Rv. 310075 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE - OSPITALITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310075-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE - OSPITALITÀ - FATTISPECIE.*

Sia il godimento di un alloggio a titolo di mera ospitalità, per il suo carattere precario, sia la coabitazione, anche tra parenti, per la grave restrizione della liberta personale e per il reciproco disagio, integrano gli estremi della urgente ed improponibile necessità, di cui all'art.4 n.1 della legge n. 253 del 1950.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)