Sez. 3, Sentenza n. 950 del 15/02/1982 (Rv. 418810 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - TUTELABILITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - TUTELABILITÀ.*
Sia il godimento di un alloggio a titolo di mera ospitalità, per il suo carattere precario, sia la coabitazione, anche tra parenti, per la grave restrizione della libertà personale e per il reciproco disagio, integrano gli estremi della urgente ed improrogabile necessità, di cui all'art. 4 n. 1 della legge n. 253 del 1950. (Conf 126/81, mass n 410521; (Conf 88/1965, mass n 310075).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)