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Sez. L, Sentenza n. 3654 del 09/08/1977 (Rv. 387293 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PASSAGGIO DELLA CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI A QUELLA DEI DIRIGENTI - NORMALE EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - INDENNITA DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387293-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PASSAGGIO DELLA CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI A QUELLA DEI DIRIGENTI - NORMALE EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - INDENNITA DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - LIMITI.*

Per i lavoratori addetti alle ferrovie e tranvie in concessione, il passaggio dalla categoria degli impiegati a quella dei dirigenti non costituisce 'normale evoluzioné del rapporto iniziale di lavoro che, invece, con tale passaggio, subisce interruzione, in conseguenza della diversita e della reciproca incompatibilita delle normative vigenti, rispettivamente, per il personale dipendente (agenti e impiegati, a cui sono applicabili le Disposizioni speciali del RD n 148 del 1931) e per il personale dirigente (soggetto al diritto comune). Conseguentemente, per i dirigenti di una societa concessionaria di strada ferrata, gia impiegati dipendenti della stessa, il principio della infrazionabilita della indennita di anzianita (sancito dall'art 2120 cod civ) e applicabile soltanto con riferimento al periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro si e svolto nell'ambito della categoria dirigenziale e senza effetto alcuno riguardo alla liquidazione dell'indennita di buona uscita, legittimamente avvenuta, secondo il regime speciale, al momento della cessazione del lavoro impiegatizio. (V 382/76, mass n 379046; (V 295/76, mass n 378968).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)