Sez. L, Sentenza n. 295 del 30/01/1976 (Rv. 378968 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ADDETTI ALLE FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - NORMATIVA PRIVATISTICA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO E DIMISSIONI - DISTINZIONE - IRRILEVANZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ADDETTI ALLE FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - NORMATIVA PRIVATISTICA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO E DIMISSIONI - DISTINZIONE - IRRILEVANZA.*
Poiche il rapporto di lavoro degli addetti alle ferrovie e tramvie in concessione ed in genere ai servizi di linea in concessione, regolato dal RD 8 gennaio 1931 n 148, si distingue dal comune rapporto di lavoro di diritto privato per la natura intermedia tra quest'ultimo ed il rapporto d'impiego pubblico, ad esso non si applicano le norme privatistiche sulla cessazione del rapporto; in particolare, al lavoratore non va corrisposta l'indennita di anzianita secondo i criteri dell'art 2120 cod civ, ma un'indennita di buonuscita nella misura minima - secondo l'art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 e successive modifiche - di dieci mensilita dell'ultima retribuzione. Ne puo farsi alcuna distinzione (come si ricava dalla sentenza n 140 del 1971 della Corte costituzionale, relativa all'indennita di buonuscita spettante ai lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione) tra lavoratore licenziato e lavoratore volontariamente dimissionario. (V 1326/72, mass n 357857; (V 627/71, mass n 350343; (V 2281/67, mass n 329486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)