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Sez. 1, Sentenza n. 9268 del 12/07/2000 (Rv. 538417 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza - Secondo equità - Regime e limiti dell'impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Controllo di legittimità della Corte - Verifica esterna dell'esercizio dell'equità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538417-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiori ai due milioni di lire, presuntivamente applicative del criterio dell'equità, sono impugnabili per cassazione, ex art. 111 Cost., esclusivamente per violazioni di norme processuali, costituzionali e comunitarie di rango superiore, nonché per inesistenza, apparenza o radicale contraddittorietà della motivazione, poiché il controllo di legittimità è, in tal caso, limitato alla sola verifica esterna dell'esercizio dell'equità (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, conseguentemente, esclusa l'ammissibilità del ricorso avverso una pronuncia del giudice di pace resa secondo equità con il quale si contestava la violazione di norme di diritto sostanziale in tema di rappresentanza negoziale, pur se attraverso la -surrettizia- contestazione di presunte violazioni di norme processuali in tema di rappresentanza in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)