Sez. L, Sentenza n. 11663 del 16/10/1999 (Rv. 530672 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE | Indennità ordinaria per l'anno 1988 - Presupposto della prestazione di almeno settantotto giornate di attività lavorativa - Periodo di sospensione per cassa integrazione - Computabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D.L. 21 marzo 1988 n. 86 (convertito, con modifiche, dalla legge 20 maggio 1988 n. 160), che (per l'anno 1988) estende il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori che abbiano prestato, nell'anno 1987, "almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria" - mentre deve tenersi conto non solo delle giornate di effettivo lavoro ma anche di quelle (non lavorate) facenti parte di un periodo lavorativo per le quali sussista l'obbligo di contribuzione(ferie o riposo retribuito e malattia)- va escluso dal computo il periodo di sospensione dal lavoro per cassa integrazione, poiché per lo stesso è utile solo in relazione alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, non già in relazione alla gestione per la disoccupazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)