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Sez. L, Sentenza n. 5726 del 27/06/1997 (Rv. 505491 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Pensione supplementare - Domanda - Rilevanza - Verifica d'ufficio della sua esistenza nei vari gradi del giudizio - Ammissibilità - Pensione di vecchiaia - Effetto preclusivo della previa liquidazione della pensione supplementare - Contestazione circa la proposizione della relativa domanda - Formulazione in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505491-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

La pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 presuppone una domanda dell'interessato e decorre solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione di tale domanda, la cui esistenza può e deve essere verificata in ogni stato e grado del processo. Pertanto, quando l'I.N.P.S. contesti il diritto alla pensione di vecchiaia in base all'effetto preclusivo della previa liquidazione della pensione supplementare, l'assicurato può dedurre per la prima volta in appello di non avere mai richiesto la pensione supplementare, la relativa questione non dando luogo ad una eccezione in senso stretto.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)