Sez. L, Sentenza n. 8111 del 02/07/1992 (Rv. 477997 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo | Domanda della prestazione - Presentazione - Omissione - Improcedibilità della domanda giudiziale - Esclusione - Improponibilità della medesima - Configurabilità - Conseguenze - Nullità di tutti gli atti del processo - Rilevabilità d'ufficio - In qualsiasi stato e grado.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo
La mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa della prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 cod. proc. civ., ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale della prestazione stessa e tale vizio, che rende nulli tutti gli atti del processo, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)