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Sez. 1, Sentenza n. 1853 del 22/06/1990 Cc. (dep. 18/07/1990) Rv. 184964 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - COMPUTABILITÀ ANCHE DELLA CUSTODIA CAUTELARE E VALUTAZIONE FRAZIONATA PER SEMESTRI - CONSEGUENZA: AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA PRESENTATA DA CONDANNATO NON DETENUTO CHE ABBIA SOFFERTO CUSTODIA CAUTELARE PER ALMENO UN SEMESTRE.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184964-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - COMPUTABILITÀ ANCHE DELLA CUSTODIA CAUTELARE E VALUTAZIONE FRAZIONATA PER SEMESTRI - CONSEGUENZA: AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA PRESENTATA DA CONDANNATO NON DETENUTO CHE ABBIA SOFFERTO CUSTODIA CAUTELARE PER ALMENO UN SEMESTRE.*

In tema di liberazione anticipata, quella che è richiesta, ai fini dell'applicabilità dell'istituto, non è l'attualità della detenzione, ma solo l'attualità del rapporto esecutivo, per cui, avuto riguardo al fatto che, per espressa disposizione di legge, va valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e che la valutazione va effettuata con riguardo ad ogni singolo semestre, ne consegue che, alla sola condizione che il condannato abbia sofferto custodia cautelare per almeno un semestre, la domanda volta ad ottenere la liberazione anticipata non può essere considerata, di per sè, inammissibile solo per l'inesistenza di uno stato attuale di detenzione. (V mass n 183081, ed ivi citate; (V mass n 181800; (V mass n 181516; (V mass n 179511, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)