Sez. 1, Sentenza n. 1522 del 25/05/1989 Cc. (dep. 12/07/1989) Rv. 181800 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO A CONDANNATO CHE ABBIA INTEGRALMENTE ESPIATO LA PENA - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO A CONDANNATO ATTUALMENTE IN STATO DI LIBERTÀ IN ATTESA DI ESPIAZIONE RESIDUA DI PENA - SUSSISTENZA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO A CONDANNATO CHE ABBIA INTEGRALMENTE ESPIATO LA PENA - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO A CONDANNATO ATTUALMENTE IN STATO DI LIBERTÀ IN ATTESA DI ESPIAZIONE RESIDUA DI PENA - SUSSISTENZA.*
Il principio, secondo cui il beneficio della liberazione anticipata presuppone, quale condizione necessaria per la sua applicazione, uno stato di detenzione in atto, vale esclusivamente con riguardo ai casi nei quali il detenuto abbia espiato interamente la pena. È pertanto ammissibile la richiesta del beneficio suddetto avanzata da un condannato il quale, dopo aver trascorso un periodo in stato di custodia cautelare ed essere stato scarcerato (nella specie, per decorrenza dei termini massimi di essa), non abbia ancora iniziato l'esecuzione della pena residua.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 sexies CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)