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Sez. 6, Sentenza n. 89 del 24/01/1985 Cc. (dep. 23/03/1985) Rv. 168433 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CASSAZIONE - IN GENERE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - POTERE DI ANNULLAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SPETTA SOLO ALLA CORTE DI CASSAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI INTEGRARE CON LA PROPRIA MOTIVAZIONE QUELLA LACUNOSA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - DEDUCIBILITÀ AUTONOMA DI CENSURA DI LEGITTIMITÀ IN SEDE DI MERITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168433-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CASSAZIONE - IN GENERE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - POTERE DI ANNULLAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SPETTA SOLO ALLA CORTE DI CASSAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI INTEGRARE CON LA PROPRIA MOTIVAZIONE QUELLA LACUNOSA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - DEDUCIBILITÀ AUTONOMA DI CENSURA DI LEGITTIMITÀ IN SEDE DI MERITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Nel nostro ordinamento processuale il potere di annullamento per difetto di motivazione spetta unicamente alla Corte di Cassazione, nella sua normale veste di giudice di legittimità, mentre il giudice di merito deve integrare con la propria motivazione quella lacunosa del provvedimento impugnato. E ciò per la regola generale - che governa tutte le decisioni con le quali si effettua un riesame di merito - della inseparabilità del giudizio rescissorio da quello rescindente. Ciò perché la censura di merito è in generale, assorbente rispetto a quella di legittimità relativa al difetto di motivazione, la quale infatti non può essere dedotta, in Sede di merito, come censura autonoma, svincolata dalla richiesta di un diverso e più confacente apprezzamento del fatto, ma è invece necessariamente finalizzata al conseguimento di una pronunzia intrinsecamente giusta, e non solo formalmente legittima. Il potere di riesaminare nel merito un determinato provvedimento è quindi incompatibile con quello di annullarlo per Mancanza di motivazione essendo contrario ad elementari esigenze di logica e di economia processuale che il giudice superiore (o, se si preferisce, sopra-ordinato) debba rimettere all'organo inferiore (o sotto-ordinato) quell'apprezzamento che egli stesso, con garanzie presumibilmente maggiori di capacità e ponderazione, è in grado di compiere. Il giudice d'appello, pertanto, qualora ravvisi nel provvedimento sottomesso alla sua cognizione vizi o difetti di motivazione, è tenuto a eliminarli, procedendo al giudizio rescissorio che è imposto da una necessità cogente anche di ordine razionale, alla sua stessa funzione inerente. (fattispecie in cui è stata respinta la tesi del P.m., ricorrente avverso provvedimento del tribunale della libertà in Sede di appello secondo cui tale tribunale non avrebbe potuto integrare, con la propria motivazione, quella carente del provvedimento impugnato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)