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Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015 (Rv. 634086 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Necessario ripristino della situazione di fatto anteriore alla condotta illecita mediante demolizione dell'opera pregiudizievole - Opera in comproprietà o compossesso - Litisconsorzio passivo necessario - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634086-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo "in iure" del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall'autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l'eliminazione degli effetti dell'illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all'attività di ripristino, ma anche nell'ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)