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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30767 del 28/11/2018 (Rv. 651535 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Disboscamento irreversibile non autorizzato di un fondo - Sanzione consistente in ordine di rimessione in pristino attraverso attività specifica emesso nei confronti dei proprietari del fondo e dell'autore materiale della condotta - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651535-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In tema di sanzione amministrativa relativa a disboscamento non autorizzato di un fondo, consistente non nell'obbligo di pagare una somma di denaro, ma nell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi attraverso ripiantumazione emesso nei confronti dei comproprietari del fondo e dell'autore materiale della condotta, al relativo giudizio di opposizione devono prendere parte, quali litisconsorti necessari, tutti i soggetti tenuti ad adempiere a suddetto obbligo di "facere", risultando altrimenti la pronuncia di riduzione in pristino "inutiliter data", siccome non eseguibile verso quanti non siano stati chiamati in causa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge Reg. Lombardia 28/10/2004 num. 27 art. 23 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)