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Sez. 1, Sentenza n. 1210 del 26/04/1971 (Rv. 351366 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - GIUDIZIO - NATURA - POTERI DEL GIUDICE - REQUISITI PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1971-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351366-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - GIUDIZIO - NATURA - POTERI DEL GIUDICE - REQUISITI PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

Il giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento e un giudizio relativo a diritti non disponibili, onde, tenuto conto delle finalita di pubblico interesse proprie del procedimento fallimentare, il giudice e tenuto a verificare, anche d'ufficio, l'esistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dalla legge per farsi luogo alla pronuncia di fallimento. (V 1270'62).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)