Sez. 1, Sentenza n. 1210 del 26/04/1971 (Rv. 351366 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - GIUDIZIO - NATURA - POTERI DEL GIUDICE - REQUISITI PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - GIUDIZIO - NATURA - POTERI DEL GIUDICE - REQUISITI PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Il giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento e un giudizio relativo a diritti non disponibili, onde, tenuto conto delle finalita di pubblico interesse proprie del procedimento fallimentare, il giudice e tenuto a verificare, anche d'ufficio, l'esistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dalla legge per farsi luogo alla pronuncia di fallimento. (V 1270'62).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)