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Sez. 1, Sentenza n. 5854 del 03/10/1986 (Rv. 448257 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INTERVENTO DEL P.M. - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448257-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INTERVENTO DEL P.M. - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI.*

Nel giudizio d'opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, il pubblico ministero, pur non essendo parte necessaria, ha facoltà d'intervenire e di prendere conclusioni, fermo restando che tali conclusioni, come quelle delle altre parti, non sono vincolanti per il giudice, cui spetta di verificare, anche d'ufficio, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per la suddetta declaratoria, utilizzando gli elementi probatori acquisiti indipendentemente dal fatto che siano invocati dalle parti. (V 1210/71, mass n 351366; (V 2750/63); (V 2510/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)