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Sez. 3, Sentenza n. 20751 del 03/10/2007 (Rv. 599824 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Soggetti legittimati - Rischio del perimento della cosa assicurata in caso di incendio - Trasferimento in via pattizia in capo al locatario - Configurabilità - Legittimazione del locatario a chiedere l'indennizzo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599824-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

In tema di assicurazione contro i danni alla cosa, il principio secondo cui, in linea generale, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all'assicurazione del rischio del perimento o deterioramento della "res" intesa come cespite patrimoniale, trova un limite nell'ipotesi in cui il rischio della perdita della cosa (nella specie, a causa di incendio) sia pattiziamente posto a carico del locatario e sia, quindi, legittimamente trasferito dal proprietario - locatore all'utilizzatore - conduttore, sicché l'assicurazione di questo rischio comporta l'insorgere, in capo a quest'ultimo, di un interesse giuridicamente qualificato all'assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito, e la conseguente legittimazione a chiedere l'indennizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1589, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)