Sez. 3, Sentenza n. 15552 del 06/11/2002 (Rv. 558270 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Soggetti legittimati - Proprietario, titolare di altro diritto reale, creditore ipotecario - Configurabilità - Locatario - Esclusione - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di locazione di nave.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE
In tema di assicurazione contro i danni alla cosa, ivi incluso il suo perimento, il principio generale secondo cui la legittimazione alla stipula del contratto va riconosciuta, in via esclusiva, al proprietario ovvero al titolare di un diritto reale sul bene (salvo il caso del creditore ipotecario), atteso che l'interesse all'assicurazione non può essere di mero fatto, postulando viceversa l'esistenza di una posizione giuridicamente qualificata - sicché, in linea di principio, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all'assicurazione del rischio del perimento della "res" intesa come cespite patrimoniale - trova un limite nell'ipotesi in cui (come nella specie) il rischio ed il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatario (nella specie, di nave), trasferendosi, in tale ipotesi, del tutto legittimamente il rischio della perdita della cosa dal proprietario - locatore all'utilizzatore - conduttore, sicché l'assicurazione di questo rischio - a quest'ultimo trasferito indipendentemente da ogni sua responsabilità - ne comporta l'insorgere di un interesse giuridicamente qualificato all'assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Navig. art. 519, Cod. Navig. art. 520, Cod. Navig. art. 529
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)