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Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 04/10/2010 (Rv. 615420 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI | Termine massimo - Udienza di prima comparizione in cui il terzo rende la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. - Differimento d'ufficio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615420-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

Nell'espropriazione di crediti presso terzi l'intervento di altri creditori, ex art. 551 cod. proc. civ., non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 551

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)