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Sez. 3, Sentenza n. 1126 del 11/04/1972 (Rv. 357555 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - TERMINI - INDICAZIONE DEL CREDITO E DELLA RAGIONE DI ESSO - SUFFICIENZA - ESIBIZIONE DEL RELATIVO TITOLO - NECESSITA PER LA RIPARTIZIONE DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA.*
Stato
decisa il 1972-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357555-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - TERMINI - INDICAZIONE DEL CREDITO E DELLA RAGIONE DI ESSO - SUFFICIENZA - ESIBIZIONE DEL RELATIVO TITOLO - NECESSITA PER LA RIPARTIZIONE DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA.*

L'intervento del creditore ex art 525 cod proc civ, deve essere spiegato non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, e puo contenere anche la sola indicazione del credito e la ragione di questo, senza la contemporanea e immediata esibizione del relativo titolo del credito, che e invece indispensabile per la ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei mobili pignorati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)