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Sez. 1, Sentenza n. 2678 del 24/07/1968 (Rv. 335224 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINE E CONDIZIONI PER L'AZIONE- RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - DENUNCIA - ESENZIONE - RICONOSCIMENTO COMPIUTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335224-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINE E CONDIZIONI PER L'AZIONE- RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - DENUNCIA - ESENZIONE - RICONOSCIMENTO COMPIUTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA - RILEVANZA.*

Il riconoscimento, da parte del venditore, dell'esistenza di un vizio della cosa venduta, e valido ad esimere il compratore dalla denuncia, anche se compiuto dopo gli otto giorni di cui all'art. 1495 cod. civ., giacche anche in tal caso deve presumersi, in Mancanza di prova contraria (che spetta allo stesso venditore), che il venditore conoscesse il vizio ancor prima della scadenza del termine. (V. 554-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)